Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei al  Soccorso stradale autobus

specifici impieghi i cui allestimenti sono indicati nell’art. 203 regolamento di esecuzione al Codice della S il cui elenco, unitamente ad altri individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), è tassativo.  Tali veicoli vengono realizzati, di norma, su veicoli appartenenti alle categorie internazionali “M” oppure “N” a seconda che siano adibiti rispettivamente al trasporto di persone o al trasporto di cose. 

Le definizioni di veicolo per trasporto specifico e uso speciale previste dalle norme nazionali (CDS e relativo regolamento di esecuzione) devono essere confrontate con quelle attribuite a tali tipi di veicoli dalla vigente normativa UE.Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio

Su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.  La normativa UE definisce “veicoli per uso speciale” i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.

I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una specifica attrezzatura che  rende idoneo il veicolo ad un particolare e ben definito uso  non consente il trasporto di merce; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini
fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell’attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore  a quella complessiva ammessa per l’autotelaio;

non consente il trasporto di persone (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per  garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura). a normativa UE definisce, nell’ambito della categorie internazionali M, N, O, la sotto  categoria dei veicoli per uso  speciale. Rientrano nella sottocategoria i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di  svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.

La norma rielabora le precedenti disposizioni, individua le caratteristiche dei seguenti “veicoli per uso speciale” ed  attribuisce un codice identificativo ad ogni categoria:  camper (SA): un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,  impianti di cottura, armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse.

Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile; veicolo blindato (SB): un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile; ambulanza (SC): un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite  attrezzature speciali. Il vano adibito al trasporto dei pazienti deve soddisfare le prescrizioni tecniche della norma  EN 1789:2007 “ Veicoli medici e loro attrezzatura – Autoambulanze” ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle  attrezzature”  autofunebre (SD): un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature  speciali;  veicolo con accesso per sedie a rotelle (SH): un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo
specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada.

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Soccorso Stradale data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)