La responsabilità per Omissione di soccorso dunque rappresenta l’eccezione, in quanto sorge allorché si vìoli l’obbligo di attivarsi per la salvaguardia di un bene altrui, e non già di astenersi dal compiere azioni lesive

Tradizionalmente siamo portati a ritenere che le condotte che costituiscono reato abbiano una natura commissiva. Non sempre però, nel nostro sistema penale, i reati sono frutto di azioni. Se è certamente vero che questa categoria rappresenta la fattispecie più diffusa, occorre rilevare come soprattutto negli ultimi anni la dottrina sia giunta ad elaborare una autonoma categoria dogmatica, quella dei reati omissivi. I reati omissivi possono essere classificati in due categorie: I reati omissivi propri (o puri)  I reati omissivi impropri (o impuri) Il criterio discretivo tra questi due modelli può essere ricondotto alla necessaria presenza o meno di un evento come requisito strutturale del reato. Nel caso dei reati omissivi impropri si contesta all’omittente  di aver violato l’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva base.

Questo tipo di illecito tendenzialmente è carente di una previsione legislativa espressa, in quanto lo si ricava dalla conversione di fattispecie create invece per incriminare condotte positive.Il reato omissivo proprio invece consiste nel mancato compimento di un’azione che la legge comanda di realizzare: qui all’omittente si contesta di non aver posto in essere l’azione doverosa. In questo caso, infatti, il legislatore penale configura direttamente i reati omissivi propri tramite descrizione di una situazione tipica, intesa come insieme dei presupposti da cui sorge l’obbligo di attivarsi Un tipico esempio di reato omissivo proprio è certamente rappresentato dall’omissione di soccorso: essa incrimina la semplice omissione di assistenza ad una persona in pericolo (situazione tipica). Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

L’omissione di soccorso e i suoi elementi costitutivi  L’ omissione di soccorso è collocata nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, all’articolo 593 del Codice Penale. Esso dispone:  Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.  Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. 

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.  ”Dalla lettura di questa disposizione emerge immediatamente come essa possa essere scomposta in due fattispecie: la prima ipotesi di omissione di soccorso sorge quando si ometta di dare avviso alle Autorità del ritrovamento di minori di dieci anni o di persona incapace di provvedere a sé stessa in stato di abbandono o smarrimento, mentre la seconda ipotesi sorge quando si omette di prestare assistenza o dare avviso in caso di persona in pericolo, ferita o che sembri inanimata.

In entrambi i casi, l’obbligo che ricade sul soggetto ritrovatore, per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, è quello di prevenire eventuali danni a cui le categorie sopracitate potrebbero incorrere in quanto esposte ad uno stato di percolo presunto o accertato, mediante la propria assistenza.

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Soccorso Stradale data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)